1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Competenze dei servizi veterinari). - 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali:
a) sono preposti alla gestione dell'anagrafe canina e dei canili sanitari o ospedali veterinari;
b) garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso per ventiquattro ore al giorno;
c) provvedono ad attuare quanto previsto all'articolo 1, comma 1-bis, lettera d);
d) esercitano la vigilanza sulle strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-ter e dall'articolo 2-quinquies;
e) partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria;
f) effettuano controlli periodici nei rifugi anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla regione».